Art. 9 - Mancato accoglimento della domanda di accesso

  1. Il rifiuto, la limitazione ovvero il differimento dell’accesso formale sono motivati a cura dell’AMGA – Azienda Multiservizi S.p.A. con riferimento specifico alla normativa vigente, al presente regolamento ed alle circostanze di fatto e di diritto per cui la domanda non può essere accolta così come proposta.
  2. Il differimento dell’accesso è disposto, oltre che in relazione a quanto previsto dal successivo art. 12, anche ove sia necessario assicurare una tutela agli interessi dei soggetti coinvolti nel provvedimento richiesto ovvero per salvaguardare esigenze di riservatezza dell’AMGA – Azienda Multiservizi S.p.A.
  3. L’atto che dispone il differimento dell’accesso ne indica la motivazione e la durata, nei limiti strettamente necessari al rispetto delle finalità previste nel precedente comma, ed è comunicato per iscritto al richiedente entro il termine stabilito per l’accesso.
  4. Qualora, prima della scadenza del termine fissato, l’AMGA – Azienda Multiservizi S.p.A. verifichi la permanenza delle ragioni di tutela che avevano giustificato l’adozione dell’atto di differimento, la durata del differimento può essere prorogata.
  5. Contro le determinazioni concernenti il diritto di accesso è esperibile ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, a norma dell’art. 25, comma 5, della legge n. 241/1990, ovvero, alla commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 184/2006.

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