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Art. 9 - Mancato accoglimento della domanda di accesso
- Il rifiuto, la limitazione ovvero il differimento dell’accesso formale sono motivati a cura dell’AMGA – Azienda Multiservizi S.p.A. con riferimento specifico alla normativa vigente, al presente regolamento ed alle circostanze di fatto e di diritto per cui la domanda non può essere accolta così come proposta.
- Il differimento dell’accesso è disposto, oltre che in relazione a quanto previsto dal successivo art. 12, anche ove sia necessario assicurare una tutela agli interessi dei soggetti coinvolti nel provvedimento richiesto ovvero per salvaguardare esigenze di riservatezza dell’AMGA – Azienda Multiservizi S.p.A.
- L’atto che dispone il differimento dell’accesso ne indica la motivazione e la durata, nei limiti strettamente necessari al rispetto delle finalità previste nel precedente comma, ed è comunicato per iscritto al richiedente entro il termine stabilito per l’accesso.
- Qualora, prima della scadenza del termine fissato, l’AMGA – Azienda Multiservizi S.p.A. verifichi la permanenza delle ragioni di tutela che avevano giustificato l’adozione dell’atto di differimento, la durata del differimento può essere prorogata.
- Contro le determinazioni concernenti il diritto di accesso è esperibile ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, a norma dell’art. 25, comma 5, della legge n. 241/1990, ovvero, alla commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 184/2006.
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