Accertamenti della sicurezza post contatore
Il Comitato Italiano Gas (CIG) ha pubblicato nel mese di Agosto 2007 le Linee Guida n.11 che forniscono criteri per l'effettuazione degli accertamenti documentali.
Il documento è disponibile nel sito web del CIG
Di seguito si elenca la procedura da seguire, dopo la realizzazione dell’allacciamento, per ottenere rapidamente e senza disguidi l’attivazione della fornitura di gas.
- E’necessario premettere che il Cliente finale deve affidare i lavori di installazione dell’impianto di utilizzo del gas a una Ditta regolarmente iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio; nel caso di impianto in un'abitazione, la Ditta deve essere abilitata ai sensi del D.M. n.37 del 22 gennaio 2008 (è opportuno chiedere preventivamente all' installatore la copia del certificato o della visura camerale, rilasciati dalla Camera di Commercio, che attestino tale abilitazione).
- Una volta installato l'impianto, il Cliente finale deve richiedere l'attivazione della fornitura al venditore di gas con il quale intende stipulare il contratto per la fornitura stessa. Il venditore fornisce al Cliente due moduli, denominati Allegato H e Allegato I.
- Il Cliente finale deve compilare e firmare il modulo Allegato H, nella sezione ad egli riservata. Con questo modulo, oltre a fornire i dati necessari ad individuare l'impianto da attivare, il Cliente finale si impegna a non utilizzare l'impianto, anche dopo aver ricevuto il gas, fino a che l'installatore non gli abbia rilasciato la "Dichiarazione di Conformità", prevista dal D.M. n.37 del 22 gennaio 2008 o Dichiarazione equivalente per impianti di utenza non soggetti a tale legge.
Attenzione: il Cliente finale deve utilizzare esclusivamente il modulo Allegato H fornito dal venditore altrimenti la fornitura non potrà essere attivata.
- Il modulo Allegato I deve invece essere preparato dall’installatore, che lo restituirà al Cliente finale compilato e con apposti timbro e firma; non è indispensabile che l'installatore utilizzi il modulo Allegato I fornito dal venditore, va bene anche un altro modulo, purché sia conforme al modello predisposto dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Insieme al modulo Allegato I, l'installatore deve anche consegnare al Cliente finale, tutta la documentazione tecnica elencata nello stesso, corrispondente agli "Allegati Tecnici Obbligatori", che l'installatore è tenuto per legge a consegnare al termine del proprio lavoro al Cliente.
- Il Cliente finale deve trasmettere, nel più breve tempo possibile, i moduli Allegato H e Allegato I in formato e con firme in originale - con la documentazione rilasciata dall'installatore - al recapito indicato sul modulo Allegato H. Poiché l'Azienda distributrice può avviare la pratica di attivazione della fornitura solo dopo aver ricevuto tale documentazione, è opportuno attivarsi per tempo, onde evitare ritardi nell'attivazione.
Poiché l'Azienda distributrice può avviare la pratica di attivazione della fornitura solo dopo aver ricevuto tale documentazione, è opportuno attivarsi per tempo, onde evitare ritardi nell'attivazione.
- La documentazione viene sottoposta ad accertamento da parte dell'Azienda distributrice per verificare se l'impianto, per cui è stata richiesta l'attivazione della fornitura di gas, sia stato realizzato nel rispetto delle norme di sicurezza.
In caso di accertamento documentale con esito positivo, la fornitura sarà attivata; in caso di accertamento documentale con esito negativo, l'Azienda distributrice non potrà procedere all’attivazione della fornitura. In tale caso il Cliente finale dovrà presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura, dopo che l'installatore avrà provveduto a eliminare tutte le non conformità riscontrate ed indicate in un’apposita comunicazione che l’Azienda distributrice provvederà ad inviare al Cliente finale.
In seguito all'accertamento documentale, sia positivo sia negativo, il venditore di gas potrà addebitare al Cliente finale € 40,00, € 50,00 oppure € 60,00 in funzione della portata termica complessiva dell’impianto di utenza .
- Nel caso che entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione della pratica di attivazione della fornitura, da parte dell'Azienda distributrice, non pervenga alla stessa tutta la documentazione sopra descritta, ma pervengono almeno i moduli Allegato H e Allegato I, unitamente alla copia del certificato o della visura camerale che attesta l'abilitazione dell'installatore ai sensi del D.M. n.37 del 22 gennaio 2008 (nei casi richiesti), la fornitura di gas viene attivata comunque, con addebito dell'importo indicato al punto 6). In questo caso però, l'Azienda distributrice notificherà al comune di residenza del Cliente finale che non è stato possibile effettuare l'accertamento documentale e che pertanto si rende opportuna una verifica in loco dell'impianto da parte dei tecnici incaricati dal Comune; saranno addebitati al Cliente finale da parte del suo venditore di gas ulteriori € 60,00, ferma restando la facoltà del Comune di richiedere ulteriori costi connessi alla verifica.
Inoltre, in caso di esito negativo di tale verifica, il Comune potrà, oltre a comminare le sanzioni previste dalla vigente legislazione, imporre all'Azienda distributrice la sospensione della fornitura di gas dell’impianto in questione.
- Si raccomanda infine al Cliente finale di conservare copia di tutta la documentazione inviata all'Azienda distributrice da esibire nel caso di successiva verifica in loco del suo impianto da parte dei tecnici incaricati dal Comune.
Esclusione: l'accertamento è escluso dalle obbligazioni della Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 40/04 e s.m.i. qualora l'impianto di utilizzazione del gas sia destinato a servire un ciclo produttivo industriale o artigianale, oppure sia stato precedentemente alimentato con altro tipo di gas. Il Cliente finale deve dichiarare quanto indicato dal modulo Escluso
Scarica gli allegati: